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Dalla parte della normativa

In questo momento continua purtroppo l'incertezza normativa in materia di protezione acustica degli edifici, regolamentata dal DPCM 5.12.97 a titolo "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
Ciò è dovuto al fatto che mediante la Legge Comunitaria 2008 n° 88 del 2009 il Parlamento aveva delegato il Governo a determinare entro fine gennaio 2010 i requisiti acustici passivi degli edifici, al fine di armonizzare la disciplina statale con quanto dettato in materia dalla direttiva 2002/49/CE.
Con successiva Legge Comunitaria 2009 n° 96 del 2010 era stata concessa un'ulteriore proroga, ma l'approvazione di una nuova disciplina in materia di isolamento acustico degli edifici è stata nuovamente disattesa.
Nel luglio 2010 è stata nel frattempo pubblicata una nuova Norma Tecnica, la UNI 11367 a titolo "Classificazione acustica delle unità immobiliari", che non essendo però legge cogente, vale esclusivamente come riferimento di "buona tecnica".
Addentrarci ora ed ulteriormente tra i molteplici articoli e le mille sfumature interpretative, non ha secondo noi alcun senso: sarà invece nostra cura darvi pronta informazione non appena verrà emanato un nuovo e, lo auspichiamo, definitivo Decreto.
Di certo possiamo però dire che il DPCM 05.12.97 non è stato abrogato e rimane in vigore quale normativa cui i tecnici, i progettisti acustici ed i collaudatori devono continuare a far riferimento.
Inoltre, come previsto dalla Legge n° 447/95 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico", essendo ritenuto "requisito igienico-sanitario" di un edificio lo scopo di ridurre l'esposizione delle persone al rumore (art. 1 - DPCM 05.12.97), i Comuni sono tenuti alla verifica dell'effettiva applicazione del DPCM.
L'unica vera eccezione riguarda i rapporti tra privati, più nello specifico tra costruttore-venditore ed acquirente, per i quali la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici (1997) non trova oggi applicazione e per tal caso occorre fare riferimento alla legge n° 97 del 2010, anche se con sentenza del 19 gennaio 2011, il Tribunale di Novara si è espresso in materia chiarendo che le disposizioni del DPCM 05.12.97 si applicano anche tra costruttori e privati.
In conclusione, considerato che i valori definiti nel DPCM del 1997 per partizioni ed impianti di un edificio altro non esprimono che le caratteristiche acustiche minime da garantire, il nostro consiglio, che rispecchia il nostro modo di intendere l'acustica, rimane quello di dimensionare stratigrafie isolanti ad elevata prestazione ed assolutamente competitive nei costi, così da marcare qualitativamente l'immobile, ad indiscutibile beneficio sia del costruttore-venditore che dell'acquirente.